giu192020

Estinzione del reato tributario: non è necessario il pagamento integrale del debito fiscale

In tema di sospensione del processo con messa alla prova per delitti tributari, l'ammissione dell'imputato all'istituto non è subordinata all'integrale pagamento del debito fiscale poiché l'art. 168-bis, comma 2, c.p. prevede il risarcimento del danno solo «ove possibile».
Secondo la Corte, infatti, "i l'art. 168-bis c.p., comma 2, prevede che la messa alla prova comporti, ove possibile, il risarcimento del danno, in tal modo escludendo - come rilevato dallo stesso Procuratore generale - che ex se vi sia necessaria subordinazione della messa alla prova all'integrale risarcimento del danno."
Si allega la pronuncia.

Estinzione del reato tributario: non è necessario il pagamento integrale del debito fiscale

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