giu302020

Fisco: obbligo di contraddittorio preventivo dal primo luglio

A partire dal 1° luglio 2020, prima di emettere un avviso di accertamento, se la fattispecie accertativa rientra nelle ipotesi in cui è applicabile l’articolo 5-ter del dlgs 218/1997, gli uffici devono aver assicurato al contribuente la possibilità di confrontarsi in contraddittorio tramite l’invio a comparire.
Con Circolare n 17/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al funzionamento del contraddittorio preventivo e il suo ambito di applicazione.


AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE
L’obbligo di invito al contraddittorio riguarda accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE) e imposta sul valore aggiunto (IVA).
L’obbligo di accertamento, in base al testo stessa della legge, non sussiste nei casi in cui è stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo. La circolare osserva che, «seppur non obbligatorio per legge, è sempre opportuno che l’ufficio attivi il contraddittorio anche nei casi di attività accertativa correlata agli esiti di un processo verbale di «chiusura delle operazioni, al fine di addivenire quanto più possibile alla corretta individuazione della pretesa tributaria».


OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RAFFORZATA
In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio deve essere specificatamente motivato con riferimento ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente.
Gli uffici sono invitati a dare specifico conto in motivazione della fondatezza o meno di quanto chiarito e prodotto dal contribuente in sede di contraddittorio, anche nelle ipotesi di invito attivato facoltativamente.


PROROGA DEI TERMINI
La circolare, infine, fornisce chiarimenti anche sulla proroga dei termini di decadenza inserita nello stesso articolo della legge 34/2019.
Si tratta una proroga "automatica" di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo qualora tra la data di comparizione, indicata nell'invito notificato al contribuente dall'ufficio, e quella di decadenza dell'attività di controllo (artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72) intercorrono meno di novanta giorni (art. 5, c. 3-bis, D.Lgs. 218/97).
Esempio: se il contribuente riceve un invito la cui data di comparizione è fissata dopo il 3 ottobre dell’anno N, con riferimento ad un periodo di imposta il cui termine di decadenza per l’accertamento è previsto per il 31 dicembre del medesimo anno N (pari a meno di 90 giorni), e l’accertamento con adesione non si dovesse perfezionare, l’ufficio può notificare l’avviso di accertamento anche oltre il termine “ordinario” di decadenza, beneficiando della proroga di 120 giorni che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno N+1 (entro il 29 o 30 aprile dell’anno N+1, a seconda che l’anno sia, rispettivamente, bisestile o meno).


Per ulteriori approfondimenti si allega la circolare in oggetto.

Fisco: obbligo di contraddittorio preventivo dal primo luglio

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