mag042020

Operazioni soggettivamente inesistenti – La Corte ribadisce che per la pubblica amministrazione è sufficiente, in determinati casi, provare l'inadeguatezza della struttura aziendale del soggetto. Cass. 8177/2020

In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, la Corte di Cassazione ribadisce che qualora l’Amministrazione finanziaria ritenga che la fattura concerna operazioni inesistenti e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione non è stata effettuata o è stata emessa da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate.
La Corte chiarisce che il predetto onere probatorio è assolto qualora l’Amministrazione, ad esempio, provi:
- che la società emittente la fattura è una “cartiera”,
- la mancanza di sede,
- la mancanza di iscrizione nel registro delle imprese,
- l’omesso versamento delle imposte.
E infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “tale onere può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata (è, cioè, una cartiera), costituendo ciò, di per sé, elemento idoneamente sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario, poiché l’immediatezza dei rapporti tra soggetti coinvolti nella frode induce ragionevolmente ad escludere l’ignoranza incolpevole del contribuente in merito all’avvenuto versamento dell’IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta” (in senso conforme Cass. 6229/2013; Cass. 24426/2013).
Di conseguenza, sarà poi il contribuente a dover dimostrare di non essere stato a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione non fosse il fatturante.
Inoltre la corte precisa che sarà onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti deducibile non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili. (in senso conforme: Cass. 428/15).

Operazioni soggettivamente inesistenti – La Corte ribadisce che per la pubblica amministrazione è sufficiente, in determinati casi, provare l'inadeguatezza della struttura aziendale del soggetto. Cass. 8177/2020

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