apr302020

Antieconomicità delle operazioni commerciali e onere della prova (Cass. 8340/2020)

In materia di Iva, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, l’Amministrazione può desumere il reddito del contribuente in via induttiva ai sensi degli artt. 39 c. 1 dpr 600/73 e 54 c. 2, 3 dpr 633/72, sulla base di presunzioni semplici purché gravi precise e concordanti.
Inoltre, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di un’operazione (perché basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza) posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione.
È infatti consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente. In tal caso sarà quest’ultimo a dover dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità.
Per un approfondimento si allega la sentenza 8340/2020 della Corte di Cassazione.

Antieconomicità delle operazioni commerciali e onere della prova (Cass. 8340/2020)

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