mar082019

L’occultamento di bilanci sussiste solo se c’è prova della loro esistenza (Cass. 7646/2019)

Per la Cassazione il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili sussiste solamente se si prova l'istituzione delle scritture stesse che deve essere data dall'accusa altrimenti non vi sarebbe distinzione tra la fattispecie in esame e l'illecito amministrativo di omessa tenuta delle scritture contabili. Quest'ultima fattispecie (articolo 9, comma 1, del Dlgs 471/97) prevede la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro. Questo principio è stato evidenziato dalla terza sezione penale, con la sentenza n. 7646 del 2019 che si allega.

L’occultamento di bilanci sussiste solo se c’è prova della loro esistenza (Cass. 7646/2019)

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