set142020

Un vademecum sulla rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del giudice

Con la celebre pronuncia n. 41736/19, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema delle regole che il giudice (o la nuova composizione collegiale) subentrante al precedente deve osservare per una corretta rinnovazione del dibattimento, imposta dall’art. 525 co. 2 c.p.p., secondo cui alla deliberazione della sentenza concorrono i medesimi giudici che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità assoluta.
In particolare gli Ermellini hanno dettato i seguenti principi.

1) Le parti potranno sollevare dinanzi al nuovo giudice le questioni preliminari già tempestivamente sollevate al precedente giudice: dinanzi al nuovo giudice potranno essere riproposte le questioni sollevate in precedenza davanti ad altro giudice-persona fisica, e che siano state da quest’ultimo vagliate, mentre non potranno essere sollevate questioni del tutto nuove che le parti avrebbero potuto e dovuto proporre davanti al precedente giudicante[1].

2) Non v’è la necessità di rinnovare formalmente il dibattimento inteso quale sequela “dichiarazione di apertura, richieste di prova, ordinanza di ammissione, assunzione delle prove” (attività di cui agli artt. 492, 493, 495 c.p.p.), in quanto i provvedimenti già resi dal precedente giudice conservano efficacia qualora non revocati o modificati. La Corte ha affermato che, in applicazione del principio di cui all’art. 525 co. 2 c.p.p. (secondo il quale i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non espressamente revocati), non sarà necessaria una loro formale rinnovazione, argomentando che la regola del tacito rinnovo è compatibile con il principio della ragionevole durata del processo[2].

3) Le parti sono ammesse a formulare “nuove” richieste di prova, ad esempio chiedendo di sentire un teste la cui ammissione non è stata mai domandata in precedenza.

In questo caso, il nuovo teste deve essere stato indicato in una lista ex art. 468 c.p.p., regolarmente depositata nel termine libero di sette giorni prima dell’udienza in cui è intervenuto il mutamento dell’organo giudicante[3].

4) Con riferimento all’esame richiesto dalla parte, le Sezioni Unite hanno anzitutto introdotto un criterio di restringimento soggettivo; infatti solo la parte che aveva già inserito il dichiarante nella propria lista testi precedentemente depositata può chiedere la ripetizione del suo esame.[4]

5) Per quanto concerne gli esami testimoniali già espletati, innanzitutto è ammesso il potere d’ufficio del giudice di disporre la ripetizione dell’esame del teste (esclusivamente nei limiti di assoluta indispensabilità ex art 507 c.p.p.)

6) Le Sezioni Unite hanno affermato che se le parti non chiedono alcuna reiterazione di prova già assunta, o la reiterazione è stata chiesta ma rigettata in quanto superflua, o la reiterazione è divenuta impossibile, le dichiarazioni già presenti al fascicolo sono utilizzabili previa lettura ex art. 511 c.p.p.[5]

7) Nel caso in cui la prova venga reiterata, saranno comunque utilizzabili sia le dichiarazioni nuove sia quelle già presenti al fascicolo del dibattimento, suscettibili di lettura ex art. 511 c.p.p..

8) Il giudice conserva il potere: a) di effettuare il vaglio sulle nuove prove richieste; b) di effettuare il vaglio sulla richiesta di reiterazione della escussione di testi già sentiti (divieto di legge sulla prova in sé, superfluità della prova, superfluità della reiterazione, rilevanza della prova); c) di disporre ex officio la reiterazione della escussione di teste già sentito, stanti i requisiti di cui all’art. 507 c.p.p.


PRINCIPI DI DIRITTO:
"il principio d'immutabilità del giudice, previsto dall'art. 525 c.p.p., comma 2, prima parte, impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l'ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati";

"l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 c.p.p., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa";

"il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 c.p.p., comma 2, degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perchè non chiesta, non ammessa o non più possibile".



[1] “A seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento (che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 c.p.p.), e pertanto - ferma restando l'improponibilità di questioni preliminari in precedenza non sollevate (a norma dell'art. 491, comma 1, infatti, le questioni preliminari "sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti") - il giudice, nella composizione sopravvenuta, ha il potere di valutare ex novo le questioni tempestivamente proposte dalle parti e decise dal giudice diversamente composto (cfr. Sez. 6, n. 3746 del 24/11/1998, dep. 1999, De Mita, Rv. 213343, e Sez. 1, n. 36032 del 05/07/2018, Conti, Rv. 274382, entrambe in tema di competenza per territorio).”

[2] “non è necessario che il giudice, nella diversa composizione sopravvenuta, rinnovi formalmente l'ordinanza ammissiva delle prove chieste dalle parti, perchè i provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto e non espressamente revocati o modificati conservano efficacia.”
[…]
“La disposizione di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2, prima parte, non comporta, quindi, la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492,493 e 495 c.p.p., poichè i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati.”
[3] “Come anticipato, la prevista necessità di legittimare le parti, a seguito del mutamento della composizione del giudice, ad esercitare nuovamente le facoltà ad esse attribuite dagli artt. 468 e 493 c.p.p., comporta la facoltà di presentare nuove richieste di prova, il che può rendere necessario concedere, se la parte interessata ne faccia richiesta, un breve termine per consentire l'eventuale presentazione di una nuova lista nei tempi e nei modi indicati dall'art. 468 c.p.p..

Ne consegue che la parte che non abbia indicato il nominativo del dichiarante da esaminare nuovamente e le circostanze sulle quali il nuovo esame deve vertere in una lista tempestivamente depositata ex art. 468, non ha diritto all'ammissione, ma può soltanto sollecitare il giudice, all'esito dell'istruzione dibattimentale, a disporre la nuova assunzione delle prove già precedentemente assunte dal collegio diversamente composto ai sensi dell'art. 507 c.p.p..”

[4] “Anche in caso di rinnovazione del dibattimento, pertanto, al giudice è attribuito il potere-dovere di valutare, ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 1, e art. 190 c.p.p., comma 1, l'eventuale manifesta superfluità della reiterazione degli esami in precedenza svolti dinanzi al giudice diversamente composto, e conseguentemente non ammetterli”
[5] “Resta ferma l'utilizzabilità, ai fini della decisione, anche delle dichiarazioni già assunte dinanzi al giudice diversamente composto, previa lettura ex art. 511 c.p.p., dopo la ripetizione dell'esame dinanzi al giudice nella nuova composizione (se chiesta, ammessa e tuttora possibile), ovvero anche in difetto di essa (se non chiesta, non ammessa o non più possibile).”

Un vademecum sulla rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del giudice

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